D.L.G.S. 28 DEL 3-3-11

 

Il DLgs 3/3/11 n.28 pubblicato sul supplemento ordinario n.81 della G.U. del 28/3/11 ed entrato in vigore il 29-03-2011, finalmente recepisce la direttiva 2009/28/CE.

La direttiva riguarda la promozione delle fonti rinnovabili e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili. L’Italia entro il 2020 dovrà coprire mediante fonti rinnovabili, il 17% dei consumi finali.

 

Di seguito si mettono in evidenza gli aspetti più impattanti relativi al fotovoltaico per l’edilizia e le nuove costruzioni.

 

L’obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili riguarda gli edifici di nuova costruzione e le ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti (non agli immobili storici e artistici).

I comuni hanno l’obbligo di adeguare il proprio regolamento edilizio entro 180 giorni a partire dalla entrata in vigore del decreto (art.11 comma 7). Decorso questo termine, si applicano comunque le disposizioni del decreto, anche se tali disposizioni non sono state riportate sul regolamento edilizio comunale. In questo caso i destinatari dell’obbligo diventano i progettisti, i costruttori e il committente dell’opera, non più il comune.

 

Altro elemento importante riguarda l’esclusione dagli incentivi degli impianti fotovoltaici obbligatori. Quindi l’incentivo verrà calcolato solo per la parte eccedente l’obbligo. Questa, a mio parere, ingiusta clausola era stata eliminata nel III conto energia, ora è stata di nuovo introdotta dal DLgs n.28 (art.11 comma 4).

 

Veniamo ora al calcolo della potenza da installare obbligatoriamente sugli edifici nuovo e sulle ristrutturazioni rilevanti.

Diciamo subito che il decreto ha abrogato l’art.4 comma 1-bis del DPR 380/01 (introdotto con la finanziaria 2008, L 244/07, art.1, comma 289, poi modificata dalla legge 25/10, art.8, comma 4-bis) che imponeva ai comuni di introdurre nel proprio regolamento edilizio l’obbligo di installare un impianto fotovoltaico di almeno 1kW per ogni unità abitativa e di 5kW per fabbricati industriali di superficie superiore ai 100mq.

La potenza da installare obbligatoriamente per il Dlgs n.28 si calcola dividendo la superficie in pianta dell’edificio  per un coefficiente che va via via diminuendo con il passare del tempo, determinando così un obbligo di installazione crescente.

 

Ora arriviamo al punto dolente: Il coefficiente K viene definito a partire da dal 31 maggio 2012 e fino ad allora non è possibile calcolare il valore della potenza da installare. Se ne evince che l’obbligo di 180 giorni dato ai comuni è assolutamente inutile!

Altro elemento che desidero chiarire riguarda l'art.11, comma 1, dove è scritto:

"Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato 3".

I valori riportati nell'Allegato 3 riguardano i coefficienti K e la percentuale del totale dei consumi termici. Se si interpreta il decreto alla lettera, si dovrebbe supporre che le regioni possono aumentare il coefficiente K e di conseguenza diminuire la potenza obbligatoria da installare. Il che contrasta evidentemente con la volontà del legislatore. Coerentemente, si deduce che le leggi regionali possono aumentare e non ridurre il valore della potenza minima installabile di fotovoltaico, o altro impianto di produzione di energia rinnovabile.

 

Devo aggiungere che il DPR 59/09 regolamento attuativo del DL 192/2055, a sua volta recepimento della direttiva 2002/91/CE contiene obblighi di installazione di fonti di energia elettrica da fonti rinnovabili e che in Emilia Romagna abbiamo la DR156/08 che discende anch’essa dalla direttiva sopraccitata e che contiene anch’essa obblighi di installazione. Comprendiamo tutti perché in Italia diventa tutto complicato e difficile. Avremmo bisogno di una legislazione chiara e volta a incentivare nuove iniziative imprenditoriali nel settore delle energie pulite e dell’edilizia utile e non speculativa. Siamo invece agli antipodi con una politica che confonde, complica, e sanziona senza spiegarti che cosa dovevi fare e perché vieni punito.

 

 

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